Statuto dell’Associazione Italiana Petauro dello Zucchero A.I.P.D.Z.



COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1. È costituita con Sede in Macerata, via Ungaretti 98 (Mc) l'Associazione di volontariato denominata Associazione Italiana Petauro dello Zucchero.

Art. 2. L’ Associazione Italiana Petauro dello Zucchero, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue, nell’ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3. L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

  • Promozione delle corrette informazioni riguardo al mantenimento e all'allevamento in cattività di mammiferi marsupiali corrispondenti al genere Petauridi, nello specifico sia del Petauro dello Zucchero detto “Sugar Glider “(Petaurus breviceps) sia anche delle restanti specie “Squirrel Glider” (Petaurus norfolcensis), “Mahogany Glider” (Petaurus gracilis), “Northern Glider” (Petaurus abidi), “Yellow bellied Glider” (Petaurus Australis) “Biak Glider” – (Petaurus biacensis), etc.;
  • Aiutare i petauri in natura mediante sensibilizzazione alla salvaguardia del loro habitat e della natura stessa che li preserva, divulgando notizie riguardanti il monitoraggio delle specie selvatiche in natura, tramite contatti già in atto da parte dei soci fondatori con importanti ricercatori, genetisti, specifici centri di ricerca, università, zoo e altre associazioni internazionali di volontariato contribuendo alla tutela del petauro dello zucchero nonché del genere Petauridi;
  • Recupero di Petauri e altri appartenenti al genere Petauridi e loro introduzione in parchi e strutture controllate atte ad accoglierli, qualora ritenuto possibile.
 

Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

  • Sensibilizzare e informare la popolazione al rispetto delle regolamentazioni preesistenti di carattere nazionale, regionale e comunale in materia di animali esotici e nello specifico riguardanti l’allevamento del petauro dello zucchero; collaborando e raccogliendo segnalazioni ricevute da terzi su sospetti casi in atto, eventualmente segnalando alle autorità competenti presunti casi di importazione illegale, detenzione in allevamenti abusivi, maltrattamenti;
  • Organizzare conferenze, convegni, seminari, fiere e manifestazioni, corsi di formazione, mostre con veterinari esperti e altre associazioni;
  • Stipulare convenzioni con Comuni, Provincie, Regioni, Enti;
  • Preservare catalogare e conservare traccia genealogica degli esemplari nati e cresciuti in cattività nel territorio nazionale ed internazionale, tramite l’iscrizione degli stessi (per mezzo di strumenti informatici accessibili via internet) in una banca dati specifica, registro genealogico messo a disposizione da uno dei soci fondatori e raggiungibile tramite dominio www.regmyglider.it , in cui iscrivere gratuitamente i rispettivi esemplari, attestarne l’esistenza, la nascita, le caratteristiche genetiche ereditate (dominanti, recessive, manifestate e non per heterozigosi) nonché eventuali malattie genetiche riscontrate e l’eventuale decesso, etc. mettendo così a disposizione strumenti molto utili anche agli allevatori ed ai ricercatori, quali il calcolo del coefficiente parenterale e del coefficiente di consanguineità tra due individui, fondamentali al fine di formare una coppia riproduttiva e sana, e nella scelta di un eventuale compagno/compagna;
  • Indirizzare ed informare sulle tecniche di allevamento, alimentazione, incrocio, etc. curiosi, neofiti, allevatori amatoriali e/o professionali, enti scuole istituzioni etc., in un portale qualificato e messo a disposizione in forma gratuita da uno dei soci fondatori, raggiungibile via internet all’ url www.ilpetaurodellozucchero.it dove i sottoscritti soci fondatori e non , contribuiranno ad aiutare l’amministrazione mettendo a disposizione gratuitamente eventuali mezzi nonché la propria esperienza sia nel sito che nella sua pre-esistente comunità/forum dove gli iscritti scambiano esperienze e opinioni, consigliando con interventi, annunciando incontri meeting e iniziative riguardanti il petauro dello zucchero e i petauridi in generis;
  • Creare una rete di volontari;
  • Attività educative nelle scuole;
  • Collaborazioni con strutture sanitarie o altre associazioni di volontariato che praticano Pet Therapy;
  • Ogni altro servizio atto a raggiungere questi scopi;
  • Raccogliere fondi per cure veterinarie di animali recuperati, abbandonati, presi in custodia, o in affido temporaneo;
  • Collaborare con negozianti del settore e veterinari esperti in esotici.
 

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

SOCI

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. I Soci di età inferiore ai 18 anni non potranno prendere parte alle Assemblee.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio, in cui l'interessato deve indicare: 1. I dati anagrafici; 2. L’accettazione espressa dello Statuto; 3. Il pagamento della quota associativa; deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. La decisione è inappellabile.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. I soci di dividono nelle seguenti categorie:

  1. fondatori
  2. ordinari
  3. onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

  1. per morte;
  2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. dietro presentazione di dimissioni scritte;
  4. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 12. Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Tesoriere;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione.

Art. 13. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza.

Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Non è ammessa più di una delega per ogni aderente presente all'Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  • discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
 

Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri, nominati dai soci fondatori; esso dura in carica per esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:

  • nomina il tesoriere e il segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.
 

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

IL PRESIDENTE

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL TESORIERE

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio, di svolgere, funge da portavoce dell’associazione e partecipa all’ organizzazione di tutte quelle attività inerenti lo statuto.

Art. 29. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote associative e contributi dei simpatizzanti;
  2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  6. ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.
 

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. beni immobili e mobili;
  2. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
  3. donazioni, lasciti o successioni;
  4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
 

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 33. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

NORMA FINALE

Art. 34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.